Lettera al Direttore - USO Galaxy furibonda dopo le ultime decisioni del Giudice Sportivo

Risveglio tormentato nella mattinata del 23 gennaio per la società USO Galaxy, furibonda per una sanzione riguardante un proprio tesserato ufficializzata nel comunicato CSI del 22 gennaio.

Il centrocampista giallorosso Michele Bertolini era infatti squalificato nell’ultima uscita della squadra castegnatese contro il Villa Galaxy. Secondo quanto riportato dal comunicato ciessino, Bertolini “proferiva ripetutamente nei confronti del direttore di gara gravi frasi offensive” portando il Giudice Sportivo a prolungare di altre due giornate la squalifica del giocatore sopracitato.

La società USO Galaxy ha risposto con un comunicato inviato ai nostri canali:

“La società USO GALAXY esprime profondo dissenso in merito alla sanzione disciplinare inflitta al proprio tesserato, Bertolini Michele, in seguito alla gara del 18/01/2025 al quale, squalificato e quindi non presente in Distinta di gara, si contesta la paternità di offese rivolte al Direttore di Gara.

Prendiamo atto del referto di gara e della successiva decisione della Commissione Giudicante di aggiungere ulteriori due giornate di squalifica a Bertolini, oltre a quella già scontata per recidiva di ammonizioni. Riteniamo tale provvedimento ingiustificato e basato su presupposti insufficienti.

Ci preme inoltre sottolineare l’assurdità di una situazione in cui un arbitro si arroga il diritto di sanzionare un tesserato non presente in distinta di gara, basandosi su presunte offese non comprovate da alcun elemento oggettivo. Questa prassi, qualora confermata, creerebbe un pericoloso precedente, aprendo la strada a sanzioni arbitrarie e prive di fondamento, in totale contrasto con i principi di certezza del diritto e di equità sportiva. In primo luogo, contestiamo fermamente l’identificazione del Sig. Bertolini come autore delle presunte frasi offensive rivolte al direttore di gara. Il referto si limita a registrare la sua presenza in tribuna, senza fornire alcuna prova concreta che lo colleghi inequivocabilmente alle frasi contestate. Non sono state fornite testimonianze dirette e circostanziate che confermino tale attribuzione. Pertanto, riteniamo che l’accusa mossa a Bertolini si fondi su mere supposizioni e non su elementi probatori oggettivi.

In secondo luogo, richiamiamo il principio cardine della presunzione di innocenza. Tale principio fondamentale del diritto stabilisce che ogni individuo è considerato innocente fino a prova contraria. Nel caso di Bertolini, in assenza di prove inequivocabili, la sanzione comminata appare in palese contrasto con tale principio, configurandosi come una presunzione di colpevolezza del tutto inaccettabile.

La società USO GALAXY ha presentato formale ricorso avverso tale decisione, chiedendo una revisione del provvedimento e il pieno rispetto dei diritti del proprio tesserato. Confidiamo che le autorità competenti valuteranno attentamente le nostre argomentazioni e la documentazione allegata, ristabilendo la verità dei fatti e annullando una sanzione che riteniamo ingiusta e lesiva dell’immagine del nostro atleta e della nostra società.

USO GALAXY”.

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